Informazioni I.C.I. ANNO 2009
Si informano i proprietari di immobili siti nel territorio comunale che il Consiglio Comunale ha adottato in data 30 marzo 2009 la deliberazione n° 8 in materia di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2009, come segue:
- Aliquota ordinaria 5 per mille;
- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) Al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili : 4 per mille;
b) Al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
c) Alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;
d) All’utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
BASE IMPONIBILE: La legge finanziaria 2007 ha abrogato la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti in Catasto. I proprietari di immobili non ancora censiti devono provvedere all’accatastamento del fabbricato e ottenere la rendita catastale che costituisce la base imponibile ai fini I.C.I.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.
ABITAZIONE PRINCIPALE: A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n° 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1(abitazione di tipo signorile), A08 (abitazioni in ville), A09(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). L’esenzione si estende alle relative pertinenze.
La detrazione di € 103,29 si applica alle abitazioni principali di categoria catastale: A1 (Abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 ( castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
INAGIBILITA’ o INABITABILITA’ : L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
SCADENZE E PAGAMENTI : Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, il saldo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2009 ed è pari all’imposta dovuta per l’intero anno, detratto l’acconto versato. Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2009.
Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a € 2,07.=
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO: L’imposta deve essere corrisposta mediante:
-versamento diretto al concessionario nella cui circoscrizione è compreso il Comune: EQUITALIA ESATRI S.p.A. – Via Moretti n° 11 – 24121 BERGAMO;
-su apposito c/c postale n° 88616867 intestato al predetto concessionario;
-con modello F24.
DICHIARAZIONI: A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo della dichiarazione o della comunicazione prevista dall’art. 59 comma 1, lettera l), n° 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche come nel caso di comodato, variazione di abitazione principale, variazione valore aree edificabili. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Tutte le informazione e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richieste all’Ufficio TRIBUTI, tel.0363/3915102, dal lunedì al venerdì, negli orari d’ufficio.





