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ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi della D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007, gli edifici per i quali, dal 1° Settembre 2007, viene presentata istanza di Permesso di Costruire (P.d.C.) o D.I.A. per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento, dovranno essere dotati, entro il termine di fine lavori, dell’Attestato di Certificazione Energetica.

Ai sensi della D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007,  gli edifici per i quali, dal 1° Settembre 2007, viene presentata istanza di Permesso di Costruire (P.d.C.) o D.I.A. per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento, dovranno essere dotati, entro il termine di fine lavori, dell’Attestato di Certificazione Energetica.

 

                Tale certificato ha una validità temporale di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto ivi installato.

 

La procedura che deve essere seguita per l’ottenimento della Certificazione Energetica è la seguente:

 

1.                   unitamente all’istanza di P.d.C. o alla Denuncia di Inizio Attività, deve essere depositata, presso il Comune, la relazione tecnica  di cui alla L. 10/91 e successive D.Lgs 192/05 e DGR 8/5018-2007 sia in forma cartacea che digitale.

Tale documento dovrà essere aggiornato, e quindi ri-depositato, in caso di varianti che alterino le prestazioni energetiche dell’edificio.

 

2.                   prima dell’inizio lavori o entro trenta giorni dal rilascio del P.d.C., il committente deve attribuire ad un Soggetto Certificatore l’incarico di compilare l’Attestato di Certificazione Energetica.

Tale soggetto, oltre ad essere iscritto ad apposito Albo, non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7 della citata D.G.R., e cioè:

a.   

 

3.                   contestualmente alla comunicazione di fine lavori il committente inoltra al Comune:

a.        asseverazione del D.L. circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;

b.        Attestato di Certificazione Energetica;

c.        autocertificazione del Certificatore di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7 della citata D.G.R.;

d.        attestazione del versamento di € 5,00 per il rilascio dell’Attestato Energetico;

e.        attestazione del versamento di € 10,00 per il rilascio della Targa Energetica, se dovuta – vedi punto 8.2 della citata D.G.R.;

In assenza della documentazione di cui al punti a), b) e c) la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

  

Gli edifici ESISTENTI sono soggetti all’obbligo della predetta certificazione secondo la gradualità temporale prevista al punto 6.2 della DGR 8/5018 – 2007.

 

Per quanto sopra si avvisa che è stata modificata la modulistica relativa all’istanza di P.d.C., della DIA, della comunicazione di fine lavori e dell’istanza di agibilità, e che la stessa è reperibile in questo sito alla sezione "Vademecum dell'Edilizia".

 

Dettagliate informazioni sono anche reperibili presso l’Organismo Regionale di Accreditamento all’indirizzo www.cened.it

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