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Comune di Fara Gera d'Adda (BG)

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PIANO CASA - DETERMINAZION RELATIVE ALLA L.R. 16/07/2009 N. 13

Determinazione del Consiglio Comunale relative alla L.R. 13/2009 "Piano Casa"

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 12/10/2009, ha assunto le proprie determinazioni in merito all'appplicazione della L.R. 13/2009 così come di seguito descritto.

 

AREE ESCLUSE all'applicazione della legge regionale 13/2009:

1. il territorio comunale ricompreso nella perimetrazione del parco regionale denominato Parco Adda Nord. In tale perimetrazione sono esistenti edifici identificati dal P.R.G. vigente in zona agricola e in zona residenziale oltre all'intero centro storico e al comparto industriale del "Linificio e Canapificio Nazionale". Tali aree per la loro peculiarità storica e paesistico-ambientale, già verificata con l'istituzione del parco regionale, rientrano nelle casistiche d'esclusione previste dalla legge.

2. gli edifici identificati dal P.R.G. vigente come "Insediamenti rurali soggetti a normativa di recupero". Trattasi di quegli insediamenti che per consistenza volumetrica e per caratterizzazioni morfologiche e costruttive sono tali da richiedere un’attenta e specifica salvaguardia dei caratteri morfologici, architettonici ed ambientali in essi presenti, sia per quanto attiene la situazione attuale sia per le eventuali possibili trasformazioni future.

3. le aree e gli edifici ricompresi nella perimetrazione meglio indicata nell’elaborato grafico ed affaccianti lungo le vie A. Ponti, C. Mozzi, A. Locatelli, D. Alighieri.  In tali aree sono esistenti edifici residenziali, edificati nei primi anni del secolo scorso, dal Linificio e Canapificio Nazionale e che costituivano il villaggio industriale dei lavoratori del Linificio. L'insediamento è costituito da edifici uni-bifamiliari, piccoli condomini, grandi edifici plurifamiliari oltre ad altre strutture al servizio delle residenze che costituivano un vero e proprio villaggio all'interno del paese. I caratteri architettonici degli edifici ancora perfettamente riconoscibili potrebbero, con l’applicazione della legge, essere compromessi o addirittura eliminati con le operazioni di sostituzione.

4. le aree identificate dal P.R.G. vigente come "zone di ristrutturazione urbanistica B5".  Per queste zone è prevista la complessiva ristrutturazione dei caratteri e delle tipologie edilizie esistenti il cui scopo è la riconversione dei volumi esistenti, dall'attuale destinazione (artigianale/industriale) a quella residenziale. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati alla riconversione di cui sopra, sono realizzabili mediante piano attuativo obbligatorio con la possibilità di recupero del volume esistente con un limite massimo pari a 1,2 mc/mq corrispondente a 0,40 mq/mq del rapporto di utilizzazione. La possibilità edificatoria in queste aree è già superiore rispetto alle altre aree residenziali, che prevedono una edificabilità di 0,9 mc/mq corrispondente a 0,30 mq/mq del rapporto di utilizzazione, in quanto si è voluto incentivare i proprietari a trasferire le aziende esistenti all'esterno delle zone residenziali. L'esclusione di tali aree, dettata da motivazioni urbanistiche, ricomprenderà anche quegli ambiti, posti nelle zone "B5", oggetto di piani attuativi obbligatori anche con riferimento con i piani attuati vigenti e/o adottati, la cui valutazione ha già tenuto conto dell'impatto che i nuovi insediamenti avranno sulle infrastrutture e urbanizzazioni esistenti e che per le quali, ulteriori ampliamenti, potrebbero essere problematici.

 inoltre ha determinato:

 

1. di non individuare le aree produttive secondarie nelle quali realizzare interventi di sostituzione edilizia con eventuale incremento volumetrico (art. 3 comma 5).

2. di differenziare le quantità di aree da reperire a parcheggio e verde secondo i diversi interventi previsti dalla legge nelle zone residenziali.   Nel caso di interventi previsti dall’art. 2 (utilizzo del patrimonio esistente) e art. 3 comma 1 (ampliamento di edifici esistenti) dovranno essere reperiti parcheggi pertinenziali in ragione di un posto auto di superficie minima di mq 12,50 ogni nuova unità abitativa realizzata, mentre nel caso di interventi previsti dall’art. 3 comma 3 (sostituzione di edifici esistenti), dovrà essere reperita una superficie di mq 20 da destinare a parcheggi pertinenziali ed una superficie di mq 20 da destinare a verde da calcolarsi per ogni unità abitativa realizzata (art. 5 comma6).

3. una riduzione del contributo di costruzione del 5% da applicare agli interventi previsti dalla legge (art. 5 comma 4).

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